29 gennaio 2012

Cassazione Sezioni Unite, 30 dicembre 2011, n.30174 transazione parziaria e obbligazione solidale: quali sono gli effetti per i condebitori solidali rimasti estranei alla transazione?


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30174, depositata il 30 dicembre 2011, sono chiamate a rispondere all’interrogativo se il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, possano impedire agli altri debitori in solido di profittare degli effetti della transazione.
Secondo la Corte, per poter rispondere a tale quesito, occorre distinguere due diverse ipotesi:
1) transazione avente ad oggetto l’intero debito;
2) transazione avente oggetto unicamente la quota del debitore con cui è stipulata;
La seconda, in quanto volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al solo debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali non avrebbero nessun titolo per potersi avvalere della transazione.

La prima, invece, soggiace al dettato dell’art. 1304, comma 1, c.c. secondo cui: “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”. Di conseguenza, solo la transazione sull’intero può spiegare i propri effetti anche nei confronti dei condebitori non partecipanti alla stipulazione, sempre che ciascuno dichiari di volersene avvalere.

Ciò detto, occorre chiedersi quale sia il credito azionabile nei confronti dei condebitori rimasti estranei alla transazione. Il problema è quello di capire se gli altri condebitori siano tenuti per l'ammontare non soddisfatto oppure per il debito ridotto in misura proporzionale alla quota ideale del condebitore venuto meno.

Facciamo un esempio:
Tizio (creditore) ha un credito di 100 nei confronti di Caio e Sempronio (debitori solidali). Tizio e Caio si accordano per il pagamento di 30, cioè una somma inferiore alla quota ideale di debito (50). Quanto dovrà pagare Sempronio? 70 (differenza non corrisposta) o 50 (debito ridotto in misura proporzionale alla quota ideale del condebitore venuto meno)?

Secondo la Corte, la seconda opzione appare preferibile in quanto meglio tutela la posizione dei condebitori rimasti estranei alla transazione.

Cosa accade, però, se Tizio e Caio si accordano per il pagamento di 60, cioè una somma superiore alla quota ideale di debito? quanto dovrà pagare Sempronio? 50 (quota ideale di debito) o 40 (differenza non corrisposta)?

Anche quì, la seconda opzione è preferibile, poiché la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti estranei.


Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30174

Svolgimento del processo
L'Istituto Bancario S. P. I. s.p.a. (in seguito incorporato nella società I. S. P. e che con tale denominazione verrà d'ora innanzi designato) con atto notificato il 10 maggio 2001 propose opposizione avverso il diniego di ammissione di un proprio credito per complessivi Euro 8.516.792,67 al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia T. di A. s.p.a. (in prosieguo T.). Il credito, secondo quanto prospettato dall'opponente, derivava da due lettere di patronage con le quali, negli ultimi mesi del 1989, la T. aveva prestato garanzia per debiti bancari facenti capo alla Edilizia B. s.p.a. L'opposizione fu accolta dal Tribunale di Roma, la cui decisione venne poi confermata in secondo grado dalla Corte d'appello di Roma con sentenza depositata il 4 febbraio 2008.
La corte d'appello reputò che le lettere di patronage a suo tempo sottoscritte dal legale rappresentante della T. implicassero l'assunzione di un vero e proprio obbligo di garanzia per i debiti bancari facenti capo alla Edilizia B., società indirettamente controllata dalla medesima T.; che l'assunzione di un tal genere di garanzia non potesse dirsi estranea all'oggetto sociale di quest'ultima e non esulasse dai poteri dell'amministratore delegato che aveva apposto la sua firma sulle menzionate lettere di patronage;
che fosse infondata la pretesa del commissario liquidatore di profittare di una transazione in precedenza stipulata dall'I. S. P. con un altro debitore in solido, la M. A. s.p.a., avendo le parti dell'accordo transattivo espressamente limitato gli effetti di detto accordo ai reciproci rapporti; che, infine, nessun ingiustificato arricchimento si fosse verificato in favore dell'I. S. P., il cui credito era stato ammesso al passivo previa detrazione di quanto già riscosso in adempimento della surriferita transazione.
La T. in liquidazione coatta ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza prospettando cinque motivi di censura, ai quali l'I. S. P. ha replicato con controricorso.
Con ordinanza del 1 febbraio 2011, n. 2346, la terza sezione di questa corte, cui era stato originariamente assegnato il ricorso, ha prospettato l'opportunità che se ne occupino le sezioni unite, trattandosi di risolvere, tra l'altro, due questioni di massima di particolare importanza: la prima afferente all'esatta individuazione della portata e dei limiti del divieto di svolgere attività commerciali diverse da quella assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione, o a queste connesse, imposto alle società assicurative dalla L. n. 295 del 1978, art. 5; la seconda relativa alla possibilità che il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, escludano la potestà degli altri debitori in solido di profittare degli effetti della transazione, a norma dell'art. 1304 c.c., comma 1.
Il ricorso è stato quindi rimesso all'esame delle sezioni unite.
Sono state depositate memorie.
Motivi della decisione
1. Prima di affrontare le due questioni per le quali il ricorso è stato affidato alle sezioni unite, occorre brevemente farsi carico dell'esame del primo motivo d'impugnazione, che mette in discussione la possibilità stessa di ravvisare, nella fattispecie di cui si tratta, l'esistenza di un obbligo di garanzia assunto dalla T. per i debiti della E. B. nei confronti dell'Intesa San Paolo.
Le censure in tal senso formulate dalla ricorrente, riferite a pretesi errori di diritto e ad assenti vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, sono destituite di fondamento.
Nessuna violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti è dato riscontrare, avendo la corte di merito correttamente desunto dal chiaro tenore delle surriferite lettere di patronage, oltre che dal successivo comportamento delle parti, l'intenzione della T. di assumere direttamente nei confronti della banca creditrice l'obbligazione di garanzia di cui si discute ed essendo ciò assorbente rispetto ad ogni altro profilo di censura dedotto nel ricorso, ivi compreso quello relativo alla necessità che l'assunzione dell'obbligo di garanzia risulti in modo espresso, poiché è proprio nelle espressioni adoperate nei testi contrattuali che la volontà di assumere un tale obbligo è stata inequivocabilmente individuata dalla corte di merito.
Per il resto, non emergono lacune o contraddizioni della motivazione dell'impugnata sentenza su punti che possano dirsi decisivi, mentre le critiche formulate nel motivo di ricorso in esame investono aspetti dell'interpretazione data in concreto agli specifici contratti di cui si tratta, che rientrano nell'esclusiva competenza del giudice del merito e non sono suscettibili di riesame ad opera della Corte di Cassazione.
Risulta perciò assodato che la T., con le lettere di patronage prodotte in giudizio nella presente causa, s'impegnò verso la banca creditrice a garantire l'esposizione debitoria della E. B., società avente oggetto immobiliare, partecipata al 100% da altra società, l'I. F. I. s.p.a., a propria volta controllata dalla stessa T.
2. Ciò posto, si può senz'altro passare all'esame del secondo motivo di ricorso, il quale, nel denunciare la violazione della citata L. n. 295 del 1978, art. 5, comma 2, oltre che di svariati articoli del codice civile, tocca la questione dei limiti entro cui è consentito alle imprese assicurative lo svolgimento di attività non direttamente ed immediatamente afferenti alle nozioni di assicurazione, riassicurazione o capitalizzazione.
Giova premettere che, ai fini della risoluzione di tale questione, non sembra decisivo il fatto che lo statuto della società T. espressamente ricomprenda nell'oggetto sociale il rilascio di fideiussioni inerenti alle finalità sociali o idonee a facilitarne il conseguimento. Dovendosi infatti privilegiare l'interpretazione di tale clausola che ne preservi la validità, è chiaro che essa va intesa come volta a consentire unicamente la prestazione di quelle garanzie che possano considerarsi ammesse dall'ordinamento, in relazione al tipo di attività svolta dall'impresa assicurativa ed ai limiti ad essa inerenti, e non anche di quelle eventualmente eccedenti tali limiti.
D'altronde, occorre anche sottolineare come i limiti posti dal legislatore alla possibilità che un'impresa di assicurazioni svolga attività extrassicurativa abbiano carattere inderogabile, perché rispondono ad un interesse di ordine generale - che si è soliti identificare con l'esigenza di non dilatare eccessivamente l'area del rischio imprenditoriale cui tali imprese sono esposte, oltre che nel più agevole controllo su di esse da parte delle autorità di vigilanza - derivante dalla natura stessa dell'assicurazione e dalla funzione sociale che le è propria. Ne consegue che i contratti eventualmente stipulati in violazione di tale divieto sono da considerare nulli, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1, (in tal senso già Cass. 14 ottobre 2010, n. 21247).
Occorre, però, individuare correttamente i confini del divieto espresso dalla citata L. n. 295 del 1978, art. 5, comma 2, (abrogato e sostituito prima dal D.Lgs. n. 175 del 1995, art. 7, comma 2, e poi dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 11, ma nondimeno applicabile ratione temporis alla presente fattispecie) ed, in particolare, stabilire quali operazioni possano esser considerate lecite, in quanto "connesse" con l'oggetto proprio dell'impresa assicurativa, e quali invece debbano dirsi vietate perché implicanti il compimento di "altra attività commerciale".
A tal riguardo appare anzitutto necessario puntualizzare che la norma in esame è volta a circoscrivere l'area dell'attività imprenditoriale della società assicurativa, come agevolmente si desume dal suo riferimento all'oggetto sociale, nel senso d'impedire che detta attività assuma una portata incompatibile con quella tipica e specifica di una simile impresa. Altro è, però, il porre in essere un'attività imprenditoriale (eventualmente eccedente i limiti legali sopra indicati), altro è compiere singoli e specifici atti negoziali, quali quelli implicanti l'assunzione di obblighi di garanzia, che di per sé soli non connotano in alcun modo una specifica attività d'impresa. E' il possibile oggetto sociale dell'impresa assicurativa ad essere limitato dalla norma, non la capacità d'agire dell'ente personificato, la quale perciò conserva la sua naturale portata generale come per qualsiasi altro soggetto giuridico.
In tanto, allora, l'assunzione di garanzie per debiti di terzi potrebbe assumere i connotati di un'attività imprenditoriale extrassicurativa, in quanto si esplicasse in modo sistematico e nei confronti di un'indeterminata platea di soggetti, venendo perciò a rivestire le sembianze di un'attività di tipo finanziario, che comporterebbe l'assunzione di un rischio d'impresa ulteriore e diverso da quello assicurativo. Ma non è questo il caso della prestazione di singole garanzie in favore di società facenti parte di un gruppo di cui la stessa impresa assicurativa è a capo.
D'altronde, quando di tratta dell'esercizio di un'impresa, per individuare una significativa connessione tra l'attività dell'impresa medesima e singoli atti negoziali da essa realizzati non rileva tanto il dato statico ed oggettivo di ciò in cui l'una e gli altri consistono, quanto il legame funzionale tra essi: il fatto, cioè, che quegli atti siano espletati in vista delle stesse finalità che connotano lo svolgimento dell'impresa. Il nesso di strumentante, oggi richiamato in modo esplicito dalla nuova formulazione del citato D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 11, comma 4, già nel vigore della pregressa normativa appariva idoneo a far considerare l'atto strumentale come connesso all'oggetto dell'attività assicurativa in senso proprio. Ne sarebbe altrimenti derivata una rigidità, nell'individuazione degli atti consentiti e di quelli vietati ad un'impresa di assicurazione, del tutto incompatibile con le esigenze dinamiche di quella (come di qualsiasi altra) impresa, non potendosi fissare a priori una tassonomia di atti connessi o non connessi all'oggetto assicurativo, ma dipendendo piuttosto la liceità di quegli atti dalla loro concreta attinenza alle mutevoli finalità dell'impresa; con il solo ovvio limite - quello si davvero imprescindibile, perché coerente con lo scopo del divieto legale - che il loro compimento non si traduca in una sistematica attività implicante l'assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente e estraneo rispetto a quello tipico dell'assicuratore: nel che risiede il senso dell'ulteriore specificazione della norma, volto appunto a vietare il compimento di qualsiasi attività commerciale definita "altra".
Per questa ragione non può dirsi di per sé vietato che una società esercente attività assicurativa acquisisca partecipazioni in società aventi oggetto diverso, volta che tale acquisizione non comporti l'esercizio di un'attività di trading finanziario incoerente con l'oggetto assicurativo, ma sia uno dei mezzi adoperati per la conservazione delle riserve patrimoniali di cui detta società ha bisogno per assolvere correttamente i propri compiti istituzionali. Ed in questa logica si è significativamente collocata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea quando, chiamata ad interpretare il divieto di attività extrassicurative posto dall'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239/Cee, ha escluso che contrasti con tale divieto la possibilità per un'impresa di assicurazioni di detenere partecipazioni di altra società operante in aree diverse, purché nei limiti delle riserve disponibili (Corte di Giustizia 21 settembre 2000, C/109/99).
Ma se questo è vero, se cioè non può dirsi di per sé anomalo il fatto che una società di assicurazioni detenga, come nella specie è accaduto, una partecipazione di controllo (poco rileva se diretta o indiretta) in una società immobiliare, allora neppure si può sostenere che nel divieto dianzi richiamato è ricompresa la prestazione di garanzie per i debiti di quest'ultima. Non è infatti anomalo, in via di principio, che la società capogruppo si renda garante per le esposizioni debitorie di una o più delle sue controllate, nella misura in cui vi possa corrispondere un interesse del gruppo nel suo insieme e, di riflesso, un interesse della stessa controllante. Il prestare garanzia, in sé considerato, lungi dall'integrare gli estremi di un'attività commerciale incoerente ed incompatibile con l'oggetto sociale della garante, ben può configurarsi come un atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la stessa garante è titolare, e quindi condividere la medesima finalità cui è ispirata la detenzione della partecipazione.
Alla stregua di tale principio, che induce a disattendere il diverso orientamento manifestato sul punto da Cass. n. 21247/10, cit. (preceduta da Cass. n. 4981/01 e seguita da Cass. n. 10007/11), il motivo di ricorso di cui si tratta va rigettato.
3. Prima di soffermarsi sull'altra delle due questioni che hanno determinato l'assegnazione del presente ricorso alle sezioni unite, occorre procedere all'esame del terzo motivo d'impugnazione, che concerne l'asserito difetto di poteri rappresentativi in capo all'amministratore delegato della T. che ebbe a sottoscrivere le più volte menzionate lettere di patronage.
La società ricorrente, muovendo dal presupposto che all'amministratore delegato era stato conferito unicamente il potere di rilasciare fideiussioni a favore di istituti bancari e casse di risparmio per operazioni riguardanti società finanziarie ed assicurative del gruppo, sostiene trattarsi di un'indicazione tassativa, onde male l'avrebbe interpretata la corte territoriale ritenendo vi potesse esser compresa anche la stipulazione di contratti autonomi di garanzia; e lamenta inoltre che la medesima corte territoriale non abbia considerato il fatto che le operazioni per le quali la garanzia era stata prestata non riguardavano una società finanziaria o assicurativa, bensì immobiliare, e che tale società non era neppure direttamente controllata dalla T.
Nemmeno tali doglianze colgono nel segno.
L'impugnata sentenza non manca di sottolineare come l'attribuzione di poteri rappresentativi all'amministratore delegato della T., lungi dall'essere espressa con un elenco tassativo, fosse assai ampia e generica, sino ad autorizzarlo a "spendere la firma sociale in tutti i rapporti con amministrazioni pubbliche e private, banche ed altri enti senza eccezione alcuna", in coerenza, del resto, con la previsione statutaria che attribuiva al medesimo consigliere delegato la qualifica di legale rappresentante della società. Logica - e non censurabile in questa sede - è dunque l'ulteriore deduzione secondo cui la successiva formula riguardante il potere di sottoscrivere fideiussioni per debiti delle società del gruppo debba essere interpretata estensivamente: sia quanto alla natura giuridica dei contratti mediante i quali la società assuma su di sé la garanzia per debiti altrui, sia quanto al perimetro delle società comprese nel gruppo i cui debiti si intendano garantire. Non infondatamente, del resto, la controricorrente ha obiettato che, anche a norma del testo allora in vigore dell'art. 2384 c.c., le eventuali limitazioni al potere di compiere atti rientranti nell'oggetto sociale da parte degli amministratori forniti della legale rappresentanza dell'ente non risulterebbero comunque opponibili ai terzi di cui non sia stata provata la mala fede.
4. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono collegati e possono perciò essere esaminati congiuntamente.
Si tratta della già accennata questione se il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, possano impedire agli altri debitori in solido di profittare degli effetti della transazione, come previsto dall'art. 1304 c.c., comma 1.
Questione che nella fattispecie in esame concretamente si pone, giacché è pacifico che la T. ebbe a transigere una lite con altro istituto di credito verso il quale aveva assunto il medesimo obbligo di garanzia in forza del quale l'I. S. P. ha chiesto di essere ammessa al passivo della liquidazione coatta della società garante.
A ciò aggiungasi che, secondo la società ricorrente, la corte d'appello avrebbe determinato il residuo credito dell'I. S. P. senza conteggiare correttamente quanto già corrisposto dall'altro debitore in solido, incorrendo così in un difetto di motivazione e nella violazione del principio che vieta l'indebito arricchimento e che sottosta anche all'applicazione dell'art. 1304 c.c., comma 1.
4.1. A tal riguardo è opportuno anzitutto rilevare come l'apparente contrasto riscontrabile nella lettura di alcune massime estratte da sentenze di questa corte (Cass. n. 5108 del 2011 e n. 4257 del 1991, da un lato, Cass. n. 1873 del 1997 e n. 24 del 1968, dall'altro) sembra in realtà agevolmente componibile in base alla diversa portata che, di volta in volta, può assumere la transazione intervenuta tra il creditore ed uno di più condebitori solidali.
Decisiva in tal senso, come è stato sottolineato anche dalla dottrina maggioritaria, appare la circostanza che la transazione riguardi l'intero debito o che invece abbia ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui è stipulata. Ipotesi, quest'ultima, certamente configurabile - sempre che, beninteso, l'obbligazione sia per sua natura scindibile e che non si tratti di solidarietà pattuita nell'interesse di uno dei condebitori - quando vi consenta il creditore nel cui interesse il vincolo della solidarietà passiva è concepito, senza che sia necessario postulare un preventivo scioglimento della solidarietà, che ben può invece realizzarsi nel contesto medesimo della transazione. Né occorre a tal fine postulare un'indispensabile diversità dei titoli da cui dipendono le diverse obbligazioni legate dal vincolo della solidarietà, volta che tale vincolo sia unicamente funzionale ad una migliore realizzazione del credito e nulla perciò valga ad ostacolare la libera esplicazione dell'autonomia negoziale delle parti che intendono escluderlo per una quota parte del credito stesso.
La transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente. La previsione dell'art. 1304 c.c., comma 1, non si riferisce a questa fattispecie (in tal senso si vedano anche Cass. n. 16050 del 2009, Cass. n. 14550 del 2009, Cass. n. 7485 del 2007, Cass. n. 9396 del 2006 e Cass. n. 8946 del 2006).
E' la transazione riguardante l'intero debito quella cui, viceversa, detta norma si riferisce, perché è la comunanza dell'oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. La riduzione dell'ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch'essi avessero sottoscritto la medesima transazione. Né tale conseguenza potrebbe essere evitata introducendo nella transazione per l'intero debito una clausola di contrario tenore, per l'ovvia considerazione che una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre.
Lo stabilire poi se, in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha avuto ad oggetto l'intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta, evidentemente, un'indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, da compiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneutica fissate nell'art. 1362 c.c. e segg..
4.2. Giova però ancora interrogarsi, ove l'indagine sopra menzionata conduca alla conclusione che le parti hanno inteso focalizzare la transazione unicamente su una determinata quota di debito, su quale sia il residuo credito azionabile nei confronti degli altri debitori rimasti estranei.
La risposta della giurisprudenza a questo interrogativo non sempre è stata chiara. In taluni casi si è affermato che il credito verso gli altri condebitori si riduce in proporzione alla quota transatta (cfr. Cass. n. 16050 del 2009, Cass. n. 7485 del 2007, Cass. n. 8946 del 2006, Cass. n. 7212 del 2002, Cass. n. 2931 del 1999 e Cass. 7413 del 1991); in altri casi si è detto che esso si riduce in misura pari all'ammontare di quanto il creditore ha già percepito a seguito della transazione (cfr. Cass. n. 5108 del 2011, Cass. n. 14550 del 2009 e Cass. n. 4820 del 1979).
Il risultato non è però necessariamente il medesimo. Qualora, infatti, la transazione porti all'uscita di scena di uno dei debitori solidali, ma al tempo stesso alla soddisfazione del credito in misura minore rispetto alla quota ideale gravante su quel debitore (si faccia l'esempio di un credito verso tre condebitori solidali, d'importo pari a 90, e si ipotizzi che la transazione sulla quota di uno dei debitori abbia determinato il pagamento di 20), un conto è affermare che gli altri condebitori restano tenuti per l'ammontare non soddisfatto del credito (pari, nell'esempio fatto, a 70), altro dire che il loro debito si riduce in misura proporzionale alla quota ideale del condebitore venuto meno (ciò che, nel suddetto esempio, legittimerebbe il creditore a pretendere dai condebitori esclusi dalla transazione solo 60).
Considerato allora che la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito.
In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei.
4.3. Nel caso in esame la corte d'appello, nell'escludere che la T. potesse profittare della transazione intervenuta tra la creditrice I. S. P. e l'altra condebitrice in solido, M. A., non ha svolto alcuna indagine sul contenuto di tale transazione, né ha spiegato le ragioni per le quali questa possa avere eventualmente riguardato la sola quota debitoria facente capo alla società da ultimo menzionata e non anche l'intero debito.
Neppure ha chiarito secondo quale criterio, per effetto dell'esecuzione di detta transazione, è stato quantificato il debito residuo gravante sulla T.
5. L'impugnata sentenza deve perciò essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma (in diversa composizione), che giudicherà attenendosi al seguente principio di diritto:
"Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto; in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo.
Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo a condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto". 5. Al giudice di rinvio si richiede anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso e rigetta gli altri; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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