24 febbraio 2012

Abrogazione tariffe forensi: precetto, decreto ingiuntivo, nota spese...ecco le prime indicazioni dai Tribunali e dalle Corti d’Appello


Come noto, l’art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, ha previsto l’abrogazione delle tariffe professionali. In particolare, il secondo comma, prevede che: “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”.

Ma, ad oggi, il decreto di riferimento per la determinazione dei compensi spettanti al professionista non è  ancora stato emanato, e, per giunta, l’intera disciplina, così novellata, non prevede alcuna regolamentazione transitoria. Ecco, quindi, che, per evitare una possibile paralisi dei procedimenti di liquidazione, i Tribunali e le Corti d’Appello sono corse ai ripari, dettando alcuni criteri guida. Di seguito riportiamo una rapida rassegna (in costante aggiornamento) delle soluzioni adottate da Nord a Sud.




Queste le linee guida emerse in una riunione tra l'Ordine degli Avvocati di Trento, il Presidente del Tribunale dott. Sabino Giarrusso, ed alcuni magistrati.

Per quel che concerne la liquidazione delle spese di soccombenza in assenza di una disciplina transitoria si ritiene pacifico che la norma abbia efficacia anche per le attività svolte antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge, in omaggio al principio tempus regit actum.
Il Tribunale di Trento valuterà nella liquidazione delle spese le tariffe abrogate con una liquidazione globale e omicomprensiva dei compensi in applicazione dell’art. 2233 secondo comma c.c. ritenendone la misura così determinata adeguata all’importanza dell’opera prestata e al decoro della professione. Si invitano quindi gli iscritti a voler depositare le note spese con indicazione del compenso complessivamente determinato (diritti più onorari più rimborso forfettario) e di inserire nella nota la seguente dicitura. “a scopo ricognitivo della congruità del compenso indicato anche ai fini di cui all’art 2233 2° comma cc si espongono le seguenti attività i cui compensi sono indicati secondo le tariffe in vigore sino al 23.1.2012” o altra formula similare.

Sono sospese le liquidazioni delle note spese relative al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla abrogazione delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso rinviano alle tariffe professionali ( art. 9 ultimo comma).
Per quanto concerne i compensi nelle procedure ingiuntive, sfratti, esecuzioni mobiliari e immobiliari si è ritenuto che la norma di cui all’art. 2233 c.c. consenta di riferirsi alle tabelle sino ad oggi applicate quale frutto di convenzioni tra il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Trento, tabelle tutt’ora applicabili quali criteri ricognitivi della congruità del compenso. Si invitano quindi gli iscritti a voler utilizzare nelle procedure ingiuntive e di sfratto nonché nelle esecuzioni mobiliari, presso terzi e immobiliari le note spese aggiornate (compenso complessivamente determinato con sommatoria di diritti, onorari e rimborso forfettario) pubblicate sul sito dell’Ordine (area Tariffe e parcelle, voce "Note spese e linee guida") oltre separata indicazione delle anticipazioni .
Per quanto concerne le voci successive da inserire nell’atto di precetto se ne è ritenuta la legittimità di esposizione secondo i principi vigenti. E’ quindi possibile indicare nel precetto l’importo complessivo delle voci “successive” seguito dalla seguente dicitura: “a scopo ricognitivo della congruità del compenso indicato anche ai fini di cui all’art 2233 2° comma cc si espongono le seguenti attività i cui compensi sono indicati secondo le tariffe in vigore sino al 23.1.2012” o altra formula similare.
Per la materia penale sono mutuabili gli stessi criteri sopra enunciati con riferimento al deposito delle note spese per la parte civile. La nota dovrà indicare l’importo complessivo del compenso richiesto con illustrazione dell’attività svolta e della complessità dell’opera prestata. Sono invece sospese le liquidazioni di tutte le note spese riguardanti le difese d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato e ciò in relazione alla abrogazione delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso rinviano alle tariffe professionali ( art. 9 ultimo comma).

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Secondo il Tribunale di Varese, Dott. Giuseppe Buffone, stante l’assenza di un riferimento tariffario: “il sistema normativo contiene una difesa immunitaria ad hoc posto che l’art. 2225 c.c., quale norma generale, statuisce che in loro assenza il giudice può liquidare il compenso in relazione al risultato ottenuto dal professionista e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.




L'Ordine degli Avvocati di Bergamo, a seguito di un incontro con il Presidente del Tribunale di Bergamo, ha suggerito ai colleghi la seguenti prassi operativa:

I NEI PROCEDIMENTI MONITORI: indicare le competenze suddividendole in due sole voci, ovvero le “anticipazioni” (comprendenti il costo del contributo unificato, la marca da € 8,00 e l’eventuale costo dell’estratto autentico notarile) ed il “compenso professionale per la procedura monitoria”, il quale potrà essere calcolato sommando le voci relative ai diritti, agli onorari ed alle spese forfettarie, indicate dalle tabelle già vigenti, secondo lo scaglione della domanda;

NEGLI ATTI DI PRECETTO: indicare specificamente le anticipazioni sostenute, nonché una singola voce per i compensi professionali della fase successiva alla formazione del titolo, quest’ultima computata in misura non superiore alla sommatoria delle voci di diritti ed onorari che venivano esposte in applicazione del tariffario pre-vigente;

NELLE NOTE SPESE GIUDIZIALI CIVILI: la nota verrà redatta in linea con il tariffario pre-vigente per tutte le prestazioni fino alla data del 23 gennaio 2012, mentre per l’attività eseguita in seguito, si inserirà una voce unica di compenso, la cui quantificazione verrà compiuta in relazione all’opera prestata;

NELLE NOTE SPESE DELLA PARTE CIVILE E DEL RESPONSABILE CIVILE NEL PROCESSO PENALE: utilizzando una metodica analoga rispetto a quella applicata nel processo civile, si farà un riferimento al tariffario pre-vigente riguardo a tutte le prestazioni effettuate fino al 23 gennaio 2012, mentre per tutte le prestazioni successive si inserirà una voce per le anticipazioni (marca diritti da € 8,00, costo copie autentiche, notifica, ecc.) ed un’unica voce, denominata “compenso professionale”, in cui associare gli importi corrispondenti ai diritti ed onorari contemplati dalla tariffazione previgente.




I Presidenti del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, con nota del 3 febbraio 2012, hanno indicato quali criteri orientativi di riferimento i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe.


E, sempre dal Tribunale di Milano, sezione VI, Dott.ssa Cosentino, è arrivata una delle prime sentenze post abrogazione delle tariffe. Per la cronaca, la liquidazione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa è stata effettuata ai sensi dell’art. 2233 c.c. prendendo come parametro le tariffe ormai abrogate.



Il Presidente del Tribunale di Verona, Dott. Gilardi, a seguito di un incontro con con nota del 1 febbraio 2012, ha riportato i seguenti criteri interpretativi:

a) poiché l'art.9 del dl n.1/2012, nonostante la mancanza di esplicite indicazioni al riguardo, appare rivolto al futuro, vale a dire ai contratti d’opera professionale stipulati dall’avvocato successivamente all’entrata in vigore dalla norma, si ritiene che con riferimento all’attività riconducibile a conferimenti di incarichi ed a processi iniziati in precedenza debbano trovare applicazione le Tariffe fissate con D.m. 8.4.2004, n. 127, implicitamente richiamato dalla legge processuale vigente al momento dell'introduzione del giudizio in virtu' del combinato disposto degli artt. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c..
Tale criterio appare applicabile anche con riguardo alle note spese presentate, nel processo penale, dalla parte civile e dal responsabile civile;

b) per i decreti ingiuntivi ed i procedimenti per convalida di sfratto richiesti successivamente all'entrata in vigore dell'art. 9, poiché in mancanza di Tariffe e del decreto ministeriale sopra indicato il giudice è pur sempre tenuto a liquidare le spese ed il compenso del professionista, il riferimento alle “tabelle orientative” sino ad oggi applicate, frutto di convenzioni con l’Ordine degli Avvocati di Verona, è apparso tuttora utilizzabile, alla luce dell'art. 2225 cod. civ. quale criterio ricognitivo della congruità del compenso alla luce di usi in senso lato consacrati nelle tabelle stesse.

c) quanto ai precetti, sono emerse le seguenti ipotesi alternative:
1) attendere l'emanazione del D.M.;
2) richiedere l'importo capitale, gli interessi e le spese liquidate, aggiungendo la seguente espressione: “oltre ai compensi successivi da determinare in base all'emanando D.M. di cui all'art. 9, co. 2 D.L. n. 112012, da liquidarsi dal Giudice dell'Esecuzione o, in difetto, da azionare con separato atto di precetto”;
3) indicare importi corrispondenti a quanto previsto dalle attuali Tariffe, con l'aggiunta della seguente espressione: "con espressa riserva di' adeguare i compensi sopraindicati ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. di cui all'art. 9, co. 2 D.L. n. 112012, ed obbligo di restituzione dei compensi eccedenti in ipotesi percepiti”.




Il Tribunale di Venezia, con circolare del 8 febbraio 2012 ha dettato tali criteri:

a) per i ricorsi per decreto ingiuntivo o, comunque, per le procedure di tipo sommario: la nuova nota spese dovrà indicare due voci e cioè, da un lato, le anticipazioni (contributo unificato e marca da € 8,00.=); dall’altro, il “compenso professionale” per la procedura monitoria (o sommaria), fino all’emissione del provvedimento. Tale compenso potrà essere in concreto indicato in misura non superiore a quello che si sarebbe fin qui esposto, sulla base di una nota spese predisposta a norma della Tariffa del 2004, con esclusione ovviamente delle anticipazioni. La nota dovrebbe poi contenere un’indicazione di questo tenore: “ai fini della valutazione della congruità del compenso esposto, anche rispetto all’importanza dell’opera svolta, si evidenzia qui di seguito il compenso previsto dalla previgente Tariffa”; dovrebbe quindi seguire l’esposizione dettagliata delle spese imponibili, dei diritti, degli onorari e delle spese generali, secondo la Tariffa del 2004; va da sé che tale dettaglio potrebbe essere redatto anche su foglio separato, come una sorta di “vecchia” nota spese;

b) per le note spese giudiziali civili: non è sembrata percorribile l’ipotesi, delineatasi presso altri Tribunali, di “sdoppiare” la nota spese, a seconda che questa si riferisca ad attività svolte prima o dopo il 23/01/2012. In effetti si è convenuto sulla necessità di tener conto, allo stato, della giurisprudenza (fin qui pacifica), per cui il compenso dell’avvocato va determinato sulla base della tariffa, ovvero della disciplina, vigente al momento della conclusione dell’incarico. In questa situazione, la nuova nota spese dovrà essere redatta indicandosi, da un lato, le anticipazioni e, dall’altro, il compenso per l’opera professionale, ricorrendosi a tal fine ad una descrizione sintetica (ad esempio: “compenso professionale per lo studio della pratica, le consultazioni con il cliente, la redazione dell’atto introduttivo, la partecipazione a n. … udienze, la redazione di n. … memorie, la redazione degli scritti conclusivi e per la connessa attività di natura procuratoria”). Il compenso complessivo potrà poi essere in concreto indicato in misura non superiore a quella desumibile da una nota spese redatta a mente dell’ultima Tariffa. Anche in questo caso, la sintetica indicazione del compenso potrà essere seguita dalla dicitura suggerita sub a) e da un’esposizione dettagliata delle prestazioni rese, redatta secondo i criteri previgenti.

Analogo criterio potrà essere seguito in ambito penale, con riferimento alle note spese della parte civile e del responsabile civile.
Quanto alla liquidazione delle parcelle relative all’assistenza con patrocinio a spese dello Stato e di quelle relative all’attività svolta quale difensore d’ufficio nei casi di cui all’art. 32 disp. att. C.P.P., si è convenuto sull’inevitabilità di una temporanea sospensione, fatte salde le notule per l’attività svolta fino al 23/01/2012, in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 9 co. 2 del D.L. 1/2012, ovvero dell’introduzione di una disposizione transitoria.

Per quanto concerne i precetti si prospettando due ipotesi:
L’ipotesi per così dire “inattaccabile” è quella di richiedere quanto dovuto per capitale, interessi, anticipazioni e competenze liquidate e successive maturate fino al 23/01/2012, “oltre i compensi successivi, da determinarsi, a norma dell’emanando Decreto Ministeriale di cui all’art. 9 co. 2 D.L. 1/2012, ad opera del Giudice dell’esecuzione o, in difetto, da azionarsi separatamente”.
Meno sicura appare l’ipotesi di indicare in precetto, anche per l’attività svolta dopo il 23/01/2012, importi corrispondenti a quelli previsti dalla Tariffa del 2004, aggiungendosi l’espressione “con obbligo di restituzione, da parte del creditore istante, dei compensi esposti, ove risultassero superiori ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. di cui all’art. 9 co. 2 D.L. 1/2012”.




Queste le linee guide elaborate in una riunione tra il Presidente del Tribunale di Parma e l'Ordine degli Avvocati


Il Presidente del Tribunale di Bologna, Dott. Francesco Scutellari, ha proposto questi criteri:
a) le tariffe professionali abrogate possono continuare ad essere utilizzate dal giudice come criterio orientativo primario per la liquidazione equitativa del compenso al professionista;
b) con gli adattamenti del caso, può adottarsi, nella liquidazione del compenso al professionista, la seguente motivazione: "Le spese si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M.8.4.2004 n. 127,considerando che, in attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 9 D.L. 1/2012, le pur abrogate Tariffe Professionali mantengono comunque valenza di criterio orientativo per la liquidazione equitativa ex art. 2033 cod. civ..".;
c) nel dispositivo il "compenso" va, tuttavia, liquidato globalmente, senza distinzione fra diritti ed onorari e conglobando nello stesso anche le spese forfettarie previste dalla tariffa professionale abrogata, fermo restando il potere discrezionale del giudicante;
d) per quanto riguarda i decreti ingiuntivi, essendo i "compensi" attualmente in uso frutto di una specifica convenzione fra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, gli stessi continueranno ad essere emanati con le identiche modalità pattuite anche con riferimento, nella fase di liquidazione del compenso, alla ripartizione fra "spese", "diritti", "onorari" e "spese forfettarie"; ciò in conformità al disposto di cui all'art. 2233 cod. civ., che fa salvo, per l'appunto, l'accordo delle parti (nel caso attraverso i propri organi di rappresentanza);
e) allo stato, sembra doversi escludere la possibilità per gli avvocati di utilizzare il ricorso per ingiunzione ai sensi degli artt. 633 n. 2 e 636 C.p.c. per richiedere i compensi relativi alla propria attività professionale in assenza dell'opinamento della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine, che svolgeva la funzione di controllo - e non di congruità - sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla Tariffa professionale, attualmente abrogata;
f) in tal caso, e riservando ulteriori approfondimenti sul punto ad un confronto con magistrati e Consiglio dell'Ordine, restano salvi, ovviamente, il ricorso alla procedura ingiunzionale ove si provveda alla produzione di alternativa "prova scritta", ovvero alla procedura ex art. 28 L. 794/1942, attualmente regolamentata secondo lo schema procedurale di cui all'art. 702 bis C.p.c.;
g) nell'ambito delle opposizioni a precetto, aventi ad oggetto la debenza o meno di alcune voci afferenti l'attività dell'avvocato, si ritiene che detti motivi implicitamente contengano anche contestazione di congruità dell'importo finale richiesto, che potrà essere liquidato in base ai criteri sopra indicati;
h) i criteri per la liquidazione di cui sub a), sub b) e sub c) saranno applicabili, con i previsti limiti e decurtazioni di legge, anche con riguardo alle note spese depositate nei procedimenti penali dalla parte civile e dal responsabile civile e nelle parcelle relative all'assistenza con patrocinio a spese dello Stato, sia nei giudizi civili che nei giudizi penali, nonché in quelle relative alle prestazioni di attività difensiva svolte dagli avvocati; quali difensori d'ufficio, nei casi di cui all'art. 32 disp. atto c.p.p.

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Il Presidente del Tribunale di Firenze, Dott. Enrico Ognibene, con nota del 10 febbraio 2012, ha suggerito ai magistrati di seguire la soluzione adottata dal Tribunale di Milano, ovvero di prendere come riferimento le previgenti tariffe.



All’esito dell’incontro tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno e il Presidente del Tribunale è emersa la possibilità di interpretare la recente normativa nel senso che le tariffe professionali abrogate potrebbero, tuttavia, continuare a venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l’adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera ed al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233, 2° comma, c.c.
Il Consiglio, pertanto, in attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali che, ai sensi del predetto art. 9 D.L. n. 1/12, fisseranno i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e, comunque, in attesa della preannunciata disposizione legislativa che dovrebbe regolare il periodo transitorio, suggerisce di adottare i seguenti criteri:

RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO – PIGNORAMENTI PRESSO TERZI- PROCEDIMENTI DI SFRATTO
Fare riferimento ai valori di cui alle tabelle allegate al Protocollo Udienze Civili

ATTI DI PRECETTO
Fare riferimento alla tariffa professionale di cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127 con indicazione analitica delle voci sia per diritti che per onorari

NOTE SPESE GIUDIZIALI CIVILI
Redigere la nota secondo la tariffa professionale di cui al citato D.M. n. 127/04.

Per quanto attiene alla materia penale il Consiglio dell'Ordine si riserva di fornire quanto prima indicazioni anche relativamente alle note spese della parte civile e del responsabile civile.



La Corte d’Appello di Perugia ha individuato questi criteri:
1) nei ricorsi per decreto ingiuntivo: indicare due singole voci, anticipazioni ed un compenso professionale dato dalla somma dei diritti e degli onorari indicati nel tariffario forense già in uso;
2) negli atti di precetto: indicare analiticamente le voci per le anticipazioni sopportate nonché una singola voce di compenso professionale pari alla somma dei diritti e degli onorari indicati nel tariffario forense già in uso;
3) nelle note spese giudiziali civili: la nota andrà redatta secondo tariffa per le prestazioni effettuate sino al 23 gennaio 2012, comprendendovi il rimborso forfetario
sino a quel momento maturato; quanto invece alle prestazioni successive, esse andranno indicate in una singola voce di compenso professionale pari alla somma dei diritti e degli onorari indicati nel tariffario forense già in uso.




il Presidente del Tribunale di Roma, con nota del 9 febbraio 2012, ha suggerito ai magistrati di prendere come riferimento la previgente tariffa professionale degli avvocati al fine della determinazione dei compensi.

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All'esito della riunione tra Consiglio dell'Ordine e Presidenti della Prima e della Seconda Sezione civile del Tribunale di Foggia relativamente alle spese da liquidarsi in via giudiziale, conseguenziali all'abrogazione delle tariffe, i Presidenti di Sezione hanno comunicato che la liquidazione delle spese verrà effettuata sulla base delle tariffe abrogate con riferimento all'art. 2225 del codice civile.
I Colleghi sono quindi invitati a continuare a depositare motivate note spese sia in caso di riserva della causa per la decisione sia in caso di richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
Deve precisarsi che le spese forfettarie di cui all`art. 15 della tariffa abrogata non verranno liquidate come voce specifica vista l`avvenuta abrogazione.
Si consiglia quindi di richiamare nelle conclusioni delle comparse la richiesta di liquidazione delle spese ai sensi dell`art. 2225 c. c.


Il Presidente del Tribunale di Bari, Dott. Vito Savino, con nota del 17 febbraio 2012, ha suggerito ai magistrati del locale tribunale di continuare a liquidare gli onorari e i diritti secondo le indicazioni della vecchia tariffa da assumere allo stato come base di valutazione per l'applicazione dell'art. 2233 del codice civile.



I Presidenti del Tribunale di Napoli e della Corte d'Appello di Napoli, con nota congiunta del 1 marzo 2012, hanno convenuto che, in attesa dell'emanazione del Decreto del Ministro vigilante che dovrà stabilire i parametri ai quali dovrà attenersi l'organo giurisdizionale nel caso di liquidazione del compenso al professionista, la soluzione più opportuna sia quella di adottare i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe professionali



Il Presidente del Tribunale di Potenza, Dott. Aldo Gubitosi, con nota del 18 febbraio 2012, ha suggerito ai magistrati del locale Tribunale di adottare l’interpretazione giurisprudenziale fatta propria dal Tribunale di Roma e di Verona, in quanto quest'ultima soluzione sembra conciliare, al meglio, l’esigenza di assicurare l’applicazione delle norme che impongono al Giudice di liquidare i compensi spettanti ai professionisti, sia in materia penale che in materia civile, con la ragionata verifica delle conseguenze innovative prodotte dalla immediata abrogazione delle tariffe professionali.




Il Presidente della Corte di Appello di Palermo, dott. Olivieri, con nota del 6 febbraio 2012, ha invitato i magistrati ad effettuare la determinazione del compenso professionale, "secondo i valori delle tariffe abrogate, la cui applicazione uniforme e costante, in difetto di una diversa normativa, potrebbe latu sensu farsi rientrare nel novero degli usi". Diversamente, "potrebbe essere richiesto al difensore di produrre, a corredo della nota spese, il parere di congruità del proprio Ordine professionale", in applicazione dell'art. 2233 c.c. secondo cui "il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene".

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