23 febbraio 2012

Cassazione Sezioni Unite, 13 febbraio 2012, n. 1984 affidamento minore: giurisdizione e residenza abituale


Un padre siciliano proponeva domanda di affidamento esclusivo della figlia minore ai sensi dell’art. 317 bis c.c.. Il Tribunale per i Minorenni prima, e la Corte d’Appello poi, declinavano la propria giurisdizione, ritenendo che la controversia spettasse all’autorità giurisdizionale della Spagna, luogo di abituale residenza e dimora della minore; autorità che, tra l’altro, si era pronunciata sull’affidamento della minore ben prima della proposizione del ricorso al Tribunale per i Minorenni.

Ma il padre ricorreva in Cassazione ex art. 111 Cost. contestando la pronuncia declinatoria di giurisdizione, e ciò in quanto la residenza abituale della minore, al momento della separazione tra i genitori, era in Italia e non in Spagna.

Niente da fare. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1984, depositata il 13 febbraio 2012, rigettando il ricorso del padre, ha ribadito che è soltanto la residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda ad essere determinante per stabilire la giurisdizione del giudice italiano per le domande concernenti la responsabilità genitoriale.

Secondo l’art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, infatti, l'unico criterio per stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro per le domande relative alla responsabilità genitoriale è quello della residenza abituale del minore, intesa come luogo di svolgimento concreto e continuativo della vita personale, al momento della proposizione della domanda.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 13 febbraio 2012, n. 1984

Svolgimento del processo
M.M. propone ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., affidato a due motivi, avverso l'ordinanza della Sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Caltanissetta che ha respinto il suo reclamo contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta che aveva declinato la giurisdizione sulla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore M.J., proposta ex art. 317-bis cod. civ., ritenendo che la controversia spettasse all'autorità giurisdizionale della Spagna, luogo di abituale residenza e dimora della minore, che avrebbe del resto provveduto sull'affidamento anteriormente alla proposizione del ricorso al Tribunale per i Minorenni.
L'intimata N., madre della minore, non si è costituita.
Motivi della decisione
1.- Va ribadita la ricorribilità per cassazione, ex art. 111 Cost., dei provvedimenti adottati dalla Corte di Appello, Sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni su ricorso ex art. 317-bis cod. civ. in tema di affidamento del figlio naturale (Cass. 30 ottobre 2009 n. 23032; SSUU, 2 agosto 2011 n. 16864).
2.- Nel merito, con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, il ricorrente contesta la pronuncia declinatoria di giurisdizione deducendo: a) che l'autorità giurisdizionale spagnola avrebbe adottato soltanto provvedimenti di carattere provvisorio; b) che la residenza abituale della minore al momento della separazione tra i genitori era in Italia e non in Spagna.
2.1.- Il ricorso è infondato.
Secondo l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, l'unico criterio per stabilire la competenza giurisdizionale di uno stato membro per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore è quello della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda.
Nella specie è incontestato che la minore, nata l'8 dicembre 2009, si è trasferita con i genitori in Spagna, di dove la madre era originaria, nel marzo 2010 e che il 18 maggio 2010 il M. ha proposto domanda di affidamento esclusivo al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ..
Il M. deduce di essersi solo momentaneamente trasferito in Spagna, nel marzo 2010, per esigenze di lavoro, con l’animus di rientrare in Italia, portando con sé la figlia, ma ciò non toglie che il 18 maggio 2010 la minore risiedeva abitualmente, con la madre, in Spagna (è rientrata in Italia, con il padre, solamente il 5 agosto 2010, in esecuzione di provvedimento dell'autorità giurisdizionale spagnola), intendendo come luogo di residenza quello del concreto e continuativo svolgimento della vita personale (Cass. SSUU ord. 17 febbraio 2010 n. 3680), e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto.
Né può avere alcun rilievo la circostanza che i genitori della minore, prima della loro separazione, fossero in Italia da circa sei mesi prima della nascita, non potendo evidentemente calcolarsi tale periodo ai fini della residenza abituale della minore, non ancora nata in quel periodo.
Accertato quindi il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è evidentemente irrilevante in questa sede valutare se i provvedimenti dell'autorità giudiziaria spagnola avessero carattere provvisorio e cautelare, consentiti dall'art. 20 del Regolamento anche al giudice privo di giurisdizione, o definitivo, essendo - quello relativo alla priorità dell'adozione dei provvedimenti necessari da parte del Tribunale di Caspe - argomento evidentemente addotto dalla Corte di Appello ad abundantiam, tenuto anche conto che il ricorrente assume che il Tribunale di Caltanissetta sia stato preventivamente adito e che quindi, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, il giudice spagnolo abbia sospeso il procedimento in attesa della pronuncia sulla giurisdizione da parte dell'autorità giudiziaria italiana.
3.- Il ricorso va dunque rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Nessun commento:

Posta un commento