26 marzo 2012

Cartella esattoriale e illegittima maggiorazione del 10% alle sanzioni per violazioni del codice della strada


Ecco il testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 3701, del 17 febbraio 2007, che ha dichiarato illegittima l’applicazione della maggiorazione semestrale del 10% alle cartelle esattoriali concernenti il pagamento di sanzioni per violazioni del codice della strada; pronuncia recentemente tornata alla ribalta delle cronache a seguito di un articolo pubblicato sul settimanale “L’Espresso” e di un servizio della trasmissione televisiva “Le Iene”.

La parte ricorreva dinanzi al Giudice di Pace per l’annullamento di una cartella esattoriale inerente una sanzione irrogata a causa di una violazione del Codice della Strada. La maggiorazione per interessi dell’importo dovuto veniva dichiarata illegittima dal Giudice di Pace il quale, interpretando restrittivamente l’articolo 27 della legge 681/1981, annullava la cartella di pagamento.

La Cassazione, rigettando il ricorso dell’Ufficio Territoriale, ha sancito che “alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Equitalia avvisata…

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, 16 febbraio 2007 n. 3701

FATTO
Svolgimento del processo
L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell’opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.
Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all’assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
A.M.G. resiste.
Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.
DIRITTO
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all’enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.

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