16 aprile 2012

Lancia un seggiolino ai tifosi avversari? è reato se l’azione è potenzialmente idonea ad arrecare danni a terzi!


Un tifoso del Torino, in occasione del derby della Mole, lanciava un seggiolino all’indirizzo dei tifosi della Juventus. La Corte d’Appello di Torino, confermando la decisione del Giudice di primo grado, dichiarava  colpevole il tifoso del reato di cui all’ art. 6 bis, comma 1, della L. n. 401/1989 (lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive).

L’imputato, tuttavia, ricorreva in Cassazione denunciando violazione ed errata applicazione della disposizione in parola, essendo di fatto carente il requisito della pericolosità della condotta, in quanto il seggiolino era stato lanciato verso i vetri divisori che separavano le due tifoserie e, comunque, in una zona dove non erano presenti tifosi. Contestava, inoltre, il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 2), 3) e 5) del codice penale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13358 del 10 aprile 2012, rigettando il ricorso del tifoso granata, ha ricordato che, l’ art. 6 bis, comma 1, della L. n. 401/1989 è reato di pericolo, pertanto, ai fini della configurabilità della fattispecie è sufficiente che l’azione sia potenzialmente idonea ad arrecare danni a terzi, così come correttamente ritenuto dai giudici di merito. Ed in particolare la sentenza ha affermato che l’imputato è stato visto mentre lanciava un seggiolino all’indirizzo del settore occupato dalla tifoseria della Juventus, fatto che integra il requisito del concreto pericolo per le persone a nulla rilevando il mancato accertamento della presenza di persone nel punto esatto in cui il seggiolino ha raggiunto il suolo.

Con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, la Corte di Legittimità ha affermato che, nel caso di specie, l’esistenza di un fatto ingiusto altrui (attenuante di cui al n. 2 dell’art. 62 c.p.) non è affatto dimostrata, sicché, la doglianza è fondata su un deduzione fattuale che non ha formato oggetto di accertamento. Peraltro, la sentenza impugnata ha rilevato che l’imputato non ha reagito verso il presunto offensore ma verso terzi. La asserita identificabilità dell’offensore con la tifoseria juventina è priva di qualsiasi fondamento giuridico.

Con riferimento alla suggestione di una folla in tumulto (attenuante di cui al n. 3 dell’art. 62 c.p.) la sentenza ha correttamente escluso che le manifestazioni di contrapposte tifoserie possano assimilarsi a quelle di una folta in tumulto. E, infine, anche la circostanza di cui al n. 5) è stata correttamente esclusa, in quanto, trattandosi di un reato contro l’ordine pubblico, non è configurabile l’attenuante del fatto doloso della persona offesa.


Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, 10 aprile 2012, n. 13358

Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di B.F. in ordine al reato di cui all’art. 6 bis, comma 1, della L. n. 401/1989, a lui ascritto perché, in occasione dell’incontro di calcio valido per il campionato di serie A Torino - Juventus, sugli spalti del primo anello curva nord, effettuava un lancio di oggetti contundenti (nella specie un seggiolino) all’indirizzo dei tifosi della Juventus.
La Corte territoriale, ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto di essere assolto dal reato per carenza del requisito della pericolosità della condotta posta in essere, sostenendo che il B. si era limitato a lanciare verso i vetri divisori un seggiolino, che era rimbalzato senza colpire nessuno; seggiolino che gli era stato lanciato dalla tifoseria avversaria; aveva chiesto, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 2), 3) e 5) c.p..
La Corte territoriale ha, però, rideterminato la pena inflitta all’imputato nella misura precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del B., che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 6 bis della L. n. 401/1989, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata assoluzione dell’imputato.
Si osserva che ai sensi della disposizione citata la condotta deve creare un concreto pericolo per le persone; pericolo di cui vi è carenza di prove nel caso in esame.
In estrema sintesi vengono riportate le risultanze delle indagini, le dichiarazioni rese dal B. per inferire dalla ricostruzione della dinamica della vicenda che nel caso in esame non vi è stato un concreto pericolo per le persone, non essendo possibile stabilire dove è atterrato il seggiolino e se vi fossero tifosi nel punto che ha raggiunto.
Si denuncia, quindi, carenza di motivazione della sentenza in ordine alla verifica della sussistenza del requisito del pericolo concreto derivante dalla condotta dell’imputato.
Con i successivi mezzi di annullamento di censura, per violazione di legge e vizi di motivazione, il mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p. sopra citate.
Con riferimento all’attenuante di cui al n. 2) si sostiene che l’imputato ha reagito al lancio di un seggiolino dal quale era stato raggiunto, sicché vi è un rapporto di causalità tra il fatto ingiusto altrui e la reazione posta in essere. Si aggiunge che l’autore del fatto ingiusto deve essere identificato nella tifoseria juventina. Con riferimento all’ipotesi di cui al n. 5) si sostiene che il reato di cui all’art. 6 bis ha natura plurioffensiva con la conseguente configurabilità dell’attenuante del fatto doloso della persona offesa. Con riferimento all’attenuante di cui al n. 3) si sostiene, infine, che quella in cui si è trovato il B. non può essere considerata una manifestazione preordinata con la conseguente configurabilità dell’attenuante inerente alla suggestione della folla in tumulto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente chiede il riesame nel merito di tutte le risultanze delle indagini per inferirne una diversa valutazione in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo per le persone rispetto a, quella espressa dai giudici di merito e che ha formato oggetto di adeguata motivazione.
In particolare la sentenza ha affermato che l’imputato è stato visto mentre lanciava un seggiolino all’indirizzo del settore occupato dalla tifoseria della Juventus, fatto che integra il requisito del concreto pericolo per le persone a nulla rilevando il mancato accertamento della presenza di persone nel punto esatto in cui il seggiolino ha raggiunto il suolo.
Proprio per la natura di reato di pericolo è sufficiente che l’azione sia potenzialmente idonea ad arrecare danni a terzi, così come ritenuto dai giudici di merito.
Quanto alle attenuanti la sentenza ha già correttamente osservato che l’esistenza di un fatto ingiusto altrui non è affatto dimostrata, sicché, la doglianza è fondata su un deduzione fattuale che non ha formato oggetto di accertamento.
Peraltro, la sentenza ha anche rilevato che l’imputato non ha reagito verso il presunto offensore ma verso terzi. La asserita identificabilità dell’offensore con la tifoseria juventina è priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Con riferimento alla suggestione di una folla in tumulto la sentenza ha correttamente escluso che le manifestazioni di contrapposte tifoserie possano assimilarsi a quelle di una folta in tumulto.
Con riferimento all’attenuante di cui al n. 5) la sentenza ha già correttamente osservato che il reato è contro l’ordine pubblico con la conseguente insussistenza di una persona offesa privata.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, c.p.p. con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Depositata in Cancelleria il 10.04.2012

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