9 maggio 2012

Falsifica la relata di notifica di una cartella esattoriale? è reato di falso!


Falsificava la data sulla relata di notifica di una cartella esattoriale relativa ad infrazioni al codice della strada allo scopo di rendere possibile e tempestiva l’opposizione dinanzi al Giudice di Pace, che altrimenti sarebbe stata tardiva. La Corte di Appello di Napoli, investita del gravame avverso la sentenza di primo grado, confermava la condanna dell’imputato per il reato di falso.

L’imputato ricorreva in Cassazione sostenendo che, una volta accertato il falso, il medesimo aveva immediatamente rinunciato all’opposizione instaurata dinanzi al Giudice di Pace, pagando l’imposta: tale comportamento avrebbe dovuto essere valutato, ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 56 del codice penale, in guisa di desistenza volontaria o di recesso attivo.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15971 del 26 aprile 2012, rigettando il ricorso dell’imputato, ha rilevato che il reato di falso, come con puntuale argomentazione ha rilevato la corte territoriale, era stato compiutamente realizzato con l’alterazione della data della notificazione originariamente apposta dall’ufficiale giudiziario, di modo che il fatto integrava certamente la fattispecie incriminatrice contestata, atteso che, come ha rilevato la corte territoriale, l’alterazione non era grossolana ed evidente, tanto che era stata rilevata dal Giudice di Pace solo dopo l’acquisizione dell’originale, disposta a seguito dell’eccezione di tardività dell’opposizione proposta dall’esattoria.

Sulla struttura del reato poi nel caso di specie non ha influenza alcuna, secondo il Collegio, l’asserita rinuncia al giudizio di opposizione pendente dinanzi al giudice di pace, elemento fattuale che non costituisce ipotesi di desistenza volontaria, che si sarebbe verificata ove l’agente avesse rinunciato a detto giudizio, già pendente, prima che l’esattoria avesse eccepito la tardività dell’opposizione, inducendo il Giudice di pace all’acquisizione dell’originale ed alla constatazione del falso.

Né il successivo pagamento dell’imposta può integrare un’ipotesi di recesso attivo, essendo intervenuto quando il reato era stato compiutamente posto in essere in tutti i suoi elementi costitutivi, e l’assoluzione dell’obbligazione tributaria aveva il solo scopo di evitare ulteriori pregiudizi dopo che la contraffazione era stata scoperta.


Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, 26 aprile 2012, n. 15971

Osserva
A.- M.P. ricorre avverso la sentenza del 19 maggio 2010, con cui la corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico da quel Tribunale, per la materiale falsificazione, limitatamente alla data, della relata di notifica di una cartella esattoriale relativa ad infrazioni al codice della strada, contraffazione secondo l’ipotesi di accusa fatta allo scopo di rendere possibile e tempestiva l’opposizione dinanzi al giudice di pace, che altrimenti sarebbe stata tardiva. La penale responsabilità era stata affermata sulla base dell’oggettività della falsificazione, non evidente e grossolana, tanto che era stata necessaria apposita eccezione dell’Esattoria per rilevarla, e sulla considerazione che solo l’imputato aveva interesse alla consumazione reato. Il ricorrente deduce con tre motivi di ricorso:
1) l’inadeguatezza dalla motivazione con cui la corte territoriale aveva ritenuto per certo che solo esso imputato poteva aver realizzato il falso;
2) l’omessa riqualificazione della condotta alla stregua di tentativo;
3) l’omessa considerazione della circostanza che, una volta accertato il falso, esso ricorrente aveva immediatamente rinunciato all’opposizione instaurata dinanzi al giudice di pace, pagando l’imposta: tale comportamento avrebbe dovuto essere valutato, ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 56 del codice penale, in guisa di desistenza volontaria o di recesso attivo.
B.- Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento.
I primi due motivi sono infatti inammissibili, in quanto prospettano il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata, che va valutata congiuntamente a quella di primo grado, abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione coerente e ragionevole, comunque immune da vizi logici e contraddizioni.
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Infatti il reato di falso, come con puntuale argomentazione ha rilevato la corte territoriale, era stato compiutamente realizzato con l’alterazione della data della notificazione originariamente apposta dall’ufficiale giudiziario, di modo che il fatto integrava certamente la fattispecie incriminatrice contestata, atteso che, come ha rilevato la corte territoriale, l’alterazione non era grossolana ed evidente, tanto che era stata rilevata dal giudice di pace solo dopo l’acquisizione dell’originale, disposta a seguito dell’eccezione di tardività dell’opposizione proposta dall’esattoria. Sulla struttura del reato poi nel caso di specie non ha influenza alcuna l’asserita rinuncia al giudizio di opposizione pendente dinanzi al giudice di pace, elemento fattuale che non costituisce ipotesi di desistenza volontaria, che si sarebbe verificata ove l’agente avesse rinunciato a detto giudizio, già pendente, prima che l’esattoria avesse eccepito la tardività dell’opposizione, inducendo il giudice di pace all’acquisizione dell’originale ed alla constatazione del falso.
Né il successivo pagamento dell’imposta può integrare un’ipotesi di recesso attivo, essendo intervenuto quando il reato era stato compiutamente posto in essere in tutti i suoi elementi costitutivi, e l’assoluzione dell’obbligazione tributaria aveva il solo scopo di evitare ulteriori pregiudizi dopo che la contraffazione era stata scoperta.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata in Cancelleria il 26.04.2012

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