8 maggio 2012

Opposizione a decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite


Una condomina proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Roma le aveva intimato il pagamento delle quote condominiali non versate in favore del Condominio, deducendo di non aver ricevuto il verbale assembleare e le relative convocazioni concernenti l’approvazione delle menzionate quote, nonché i documenti giustificativi delle spese condominiali dovute. Si costituiva l’amministratore di condominio chiedendo il rigetto dell’opposizione; deduceva l’infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento di una somma a titolo di maggior danno. Il Giudice di Pace adito rigettava l’opposizione ritenendola infondata, condannando la condomina al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso tale decisione ricorreva in appello la condomina, riproponendo le domande ed eccezioni già formulate e chiedendo la condanna del Condominio alla restituzione dell’importo che aveva dovuto nel frattempo corrispondere a fronte della pronuncia di primo grado e del relativo precetto. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione, revocava il decreto ingiuntivo opposto in considerazione del fatto che la condomina aveva comunque pagato in epoca successiva alla notificazione del provvedimento monitorio e del relativo precetto la minor somma dovuta a titolo di oneri condominiali come da lei stessa riconosciuto. Il Tribunale, inoltre, riformava la decisione per quanto riguardava le spese liquidate nel decreto e nel precetto, attesa la notevole discrasia tra gli importi richiesti in via stragiudiziale con sollecito (Euro 1.105,67) e quelli con il provvedimento monitorio (Euro 667,27), per cui condannava il Condominio a restituire all’appellante la somma di Euro 1.961,36, con gli interessi legali dalla data dell’esborso; compensava le spese del doppio grado in ragione di 1/2 ponendo la residua metà che liquidava, a carico della condomina.

Quest’ultima, tuttavia, ricorreva in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. in quanto era stata posta a carico della “parte totalmente vittoriosa” una quota delle spese processuali, nonché la violazione dell’art. 92 c.p.c. per l’arbitraria e immotivata compensazione parziale delle spese legali liquidate in sentenza.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6616 del 30 aprile 2012, ha osservato che le doglianze in oggetto partono tutte da un presupposto erroneo e cioè che la condomina possa ritenersi “parte totalmente vittoriosa”. Nella fattispecie, infatti, la ricorrente non può ritenersi totalmente vittoriosa in quanto è stata costretta comunque a corrispondere al Condominio una parte della somma ingiunta pari agli oneri condominiali che erano effettivamente dovuti, come riconosciuto dalla stessa.

Al riguardo, proprio la Corte di Legittimità  ha sancito che: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma da luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all’esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di parziale compensazione delle spese processuali, in quanto l’iniziativa processuale dell’opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell’opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” (Cass.Civ. n. 19120 del 3 settembre 2009).

In ordine alla valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle spese, la Corte ha ricordato che essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito.


Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, 30 aprile 2012, n. 6616

Svolgimento del processo
T..P. con atto notificato in data 11.6.85 proponeva opposizione avverso il decreto ing. n. 8204/2005 con il quale il G.d.P. di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 667,27, oltre accessori e spese in favore del Condominio di via (…) a titolo di quote condominiali non versate; deduceva di non aver ricevuto il verbale assembleare e relative convocazioni concernenti l’approvazione delle menzionate quote, nonché i documenti giustificativi delle spese condominiali asseritamente dovute, come espressamente richiesto all’amministratore dello stesso condominio. Si costituiva quest’ultimo chiedendo il rigetto dell’opposizione; deduceva l’infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della somma di Euro 381,89 a titolo di maggior danno. Con sentenza n. 39830/2006 l’adito Giudice di Pace rigettava l’opposizione ritenendola infondata, e condannava la P. alle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ricorreva in appello la P. riproponendo le domande ed eccezioni già formulate in precedenza e chiedendo la condanna del Condominio alla restituzione dell’importo di Euro 1.961,36 che aveva dovuto nel frattempo corrispondere a fronte della pronuncia de qua e del relativo precetto. Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto dell’impugnazione e l’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 17178/09 depositata il 6.8.2009, in parziale accoglimento della proposta impugnazione revocava il d.i. opposto, in considerazione del fatto che la P. aveva comunque pagato in epoca successiva alla notificazione del provvedimento monitorio e del relativo precetto la minor somma dovuta a titolo di oneri condominiali come da lei stessa riconosciuto; riformava la decisione per quanto riguardava le spese liquidate nel decreto e nel precetto, attesa la notevole discrasia tra gli importi richiesti in via stragiudiziale con sollecito (Euro 1.105,67) e quelli con il provvedimento monitorio (Euro 667,27), per cui condannava il Condominio a restituire all’appellante la somma di Euro 1.961,36, con gli interessi legali dalla data dell’esborso; compensava le spese del doppio grado in ragione di 1/2 ponendo la residua metà che liquidava, a carico della S. .
Avverso la predetta decisione la P. ricorre in cassazione sulla base di 2 mezzi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; il condominio resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il 1 motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.: “per l’arbitraria imposizione a carico della parte totalmente vittoriosa di quota delle spese processuali” Con il 2 motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. “per l’arbitraria e immotivata compensazione parziale delle spese legali liquidate in sentenza”.
Entrambe i motivi - congiuntamente esaminati stante la loro connessione - sono privi di fondamento. Le doglianze invero partono entrambe da un presupposto chiaramente erroneo e cioè che la P. possa ritenersi “parte totalmente vittoriosa”. Nella fattispecie la S. non può ritenersi totalmente vittoriosa in quanto è stata costretta comunque a corrispondere al Condominio una parte della somma ingiunta pari agli oneri condominiali che erano effettivamente dovuti, come riconosciuto dalla stessa odierna ricorrente.
Al riguardo ha ritenuto questa Corte che “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma da luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all’esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di parziale compensazione delle spese processuali, in quanto l’iniziativa processuale dell’opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell’opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” (Cass. n. 19120 del 03/09/2009).
Quanto alla valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (Cass. n. 22541 del 20/10/2006).
Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese, per il principio della soccombenza sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Depositata in Cancelleria il 30.04.2012

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